decesso del titolare del diritto di usufrutto sottoposto a pignoramento


 

Se il titolare del diritto di usufrutto sottoposto a pignoramento muore occorre verificare come gli pervenne:

 

1.      se se lo è riservato in un "negozio traslativo con riserva", ovvero gli è pervenuto dal pieno proprietario, la sua morte determina, anche, la cessazione del diritto di usufrutto per causa naturale e pertanto si applica l'art. 2814, c. 1, p. I;

 

2.      se, invece, il diritto di usufrutto gli è pervenuto per acquisto fattone dal precedente "primo usufruttuario", anzi dall'usufruttuario "originario", tuttora in vita, la sua morte non determina la cessazione del diritto di usufrutto e delle formalità pregiudizievoli su di esso gravanti.

In questo caso il diritto di usufrutto si trasmette ai suoi eredi e durerà fino alla morte dell'usufruttuario "originario"; le ipoteche ed i pignoramenti permarranno, ma è chiaro che, a seguito della vendita forzata, l'acquirente acquista un diritto che rimane pur sempre legato alla durata della vita dell'usufruttuario "originario".